Tutela del Consumatore – Contratti a Distanza

Quanto contenuto nel decreto legislativo, n. 21, del 21 febbraio 2014, che in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha modificato sensibilmente il capo I del titolo III del codice del consumo dall’art.45 al 67, nonché quanto contenuto nel D. Lgs. 70/2003 (relativo all’e-commerce) tutela i contratti conclusi dai consumatori a distanza e al di fuori dei locali commerciali.
Il legislatore, con vari interventi, tutti manifestazione di crescente tutela nei confronti del consumatore, ritenuto la parte debole, ha disciplinato le negoziazioni a distanza e fuori degli esercizi commerciali.
In primo luogo la normativa circoscrive il “contratto a distanza” al negozio concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, escludendo la presenza fisica e la simultaneità del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto medesimo.
La norma delimita i “ locali commerciali” ad un immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività in modo permanente, oppure qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale.
La definizione di “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” si rapporta a qualsiasi contratto: i) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore in un luogo diverso dai locali del professionista; ii) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; iii) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo, o l’ effetto, di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.
Inoltre, il legislatore stabilisce alcuni obblighi di informazione precontrattuale in capo al professionista, il quale sarà tenuto a fornire tali informazioni al consumatore prima che quest’ultimo sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali.
Pertanto, il professionista dovrà informare in modo chiaro e comprensibile, fin da subito, il consumatore sulle caratteristiche principali dei beni o servizi, sulla sua identità e la sua sede, ove il consumatore può indirizzare eventuali reclami, fornendo indirizzo geografico, numero di telefono, indirizzo elettronico, fax, informare sui costi (prezzo totale dei beni o dei servizi, tasse, spese di spedizione e consegna e ogni altro costo ) sulle modalità di pagamento e di consegna del bene o di prestazione del servizio, si devono specificare i mezzi di pagamento accettati. L’onere della prova di aver adempiuto agli obblighi di informazione ricade sul professionista.
Certamente, il più importante obbligo è rappresentato dal dovere di informare sul diritto di recesso esercitabile dal consumatore.
Infatti, tra i punti centrali del decreto troviamo le nuove disposizioni sul recesso esercitato dal consumatore che, se correttamente informato, può unilateralmente, recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali entro 14 giorni e senza necessità di motivazione, termine esteso rispetto alla normativa precedente che prevedeva 10 giorni, ma, qualora il professionista non abbia ottemperato all’obbligo di informazione sul diritto di recesso, il periodo entro cui è consentito recedere sarà prolungato nei dodici mesi successivi al termine del periodo di recesso iniziale (14 giorni).
Riguardo le modalità di invio del recesso sono mezzi idonei la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il telegramma, il telex, la posta elettronica e il fax.
L ‘onere di provare l’ effettivo esercizio del recesso, in conformità alla normativa, spetta al consumatore.
Inoltre, la nuova disciplina riformula anche gli aspetti formali delle due tipologie di contratto prescrivendo il supporto cartaceo sia per l’ informativa precontrattuale che per la copia del contratto firmato (o la sua conferma) in tema di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ovvero, qualora il consumatore concordi, altro mezzo durevole.
Anche per i contratti a distanza viene prescritta una modalità “appropriata” comprendendo anche i mezzi durevoli.
Il commercio elettronico è disciplinato dal codice del consumo integrato dalla normativa prevista dal D. Lgs. 30, del 2003 (e-commerce) la quale prevede precisi obblighi informativi in capo al venditore (inserite obbligatoriamente nella vetrina virtuale) e le relative sanzioni in caso di violazione. Una particolare informazione consiste nella circostanza che il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo del pagamento, al quale deve necessariamente seguire l’emissione della ricevuta.
Nel caso di violazione degli obblighi posti in capo al professionista, il consumatore potrà rivolgersi, per la risoluzione stragiudiziale ad un organismo alternativo di risoluzione delle controversie, non perdendo il diritto ad agire in giudizio a prescindere dell’esito della procedura stragiudiziale di composizione della lite. Nel caso che il valore della lite non superi gli €. 50.000,00 dovrà farsi procedere il giudizio dalla richiesta di negoziazione assistita.
Il foro competente, anche per le transazioni transfrontaliere a mezzo e-commerce, ove il venditore abbia sede all’estero, sarà quello del domicilio del consumatore.