Egregio Studio Legale, il condomino del piano di sopra, per farmi un dispetto, parcheggia sistematicamente l’automobile nel garage condominiale in modo da rendere difficoltose le mie manovre di entrata e di uscita dal parcheggio. Purtroppo, nonostante i miei continui richiami verbali, la situazione non accenna a cambiare; è possibile ricorrere al giudice per tutelare i miei diritti?
Gentile lettore, il comportamento del suo vicino, volto a renderle più difficoltose le manovre di entrata e di uscita dal parcheggio, indubbiamente comprime la sua libertà di autodeterminazione e di movimento. Se tale atteggiamento, come lei sottolinea, non è occasionale ma deliberato e reiterato, ben potrebbe integrare il reato di violenza privata ex art. 610 Codice penale.
Occorre, dunque, inquadrare la vicenda nella cornice normativa di riferimento e analizzare brevemente il reato di violenza privata p. e p. dall’art. 610 del c.p.
Il delitto in esame è un reato comune, in quanto può essere commesso da “chiunque”; è un reato di danno, perché richiede l’offesa in senso naturalistico del bene protetto; di evento, perché si perfeziona con la verificazione dell’evento dannoso, e a forma vincolata, perché la condotta tipica è prestabilita dal legislatore.
L’elemento soggettivo è il dolo generico, in quanto la fattispecie richiede la coscienza e volontà di coartare la volontà altrui.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale, intesa come possibilità di determinarsi liberamente secondo la propria volontà.
Infine, la condotta si sostanzia nel costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa mediante violenza o minaccia.
Terminata l’analisi del quadro normativo che ci occupa, occorre verificare se la violenza necessaria ad integrare il reato di violenza privata sia soltanto quella che contempla un’aggressione o un’intimidazione fisica o verbale, ovvero se comprenda anche la c.d. violenza impropria, attuata attraverso l’uso di mezzi anomali, come nel caso del parcheggio dell’autovettura volto a rendere più gravose le manovre della vittima.
Ebbene, la condotta idonea a integrare il reato di cui all’art. 610 c.p. può assumere anche forme improprie, che si attuano attraverso l’uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà della persona offesa, impedendone la libera determinazione.
Pertanto, per la sussistenza del reato non è necessaria una minaccia verbale o una violenza fisica: è sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento materiale idoneo a incutere timore o a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, così da indurre la persona offesa a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte affermando che “integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad una fabbrica in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l’accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione” (Cass. 9/06/2022 n. 22594).
Dunque, non ogni difficoltà di parcheggiare assume rilevanza penale, ma soltanto quella che, per modalità esecutive e reiterate, diventa uno strumento di pressione nei confronti della persona offesa, in quanto derivante da comportamenti che vengono utilizzati come strumenti di sopraffazione, incidendo concretamente sulla libertà di autoderminazione della vittima.
In conclusione, per rispondere al quesito del nostro lettore, la tutela giudiziaria è percorribile qualora le condotte del vicino, consistenti nel parcheggiare l’automobile in modo irregolare così da rendere difficoltose le manovre, si trasformino in veri e propri atti continuativi di sopraffazione, volti a esercitare pressione sulla volontà della vittima al fine di impedirne la libera determinazione e comprimerne la libertà di movimento.
Dott. Valeriano Aquino