La riconciliazione tra i coniugi separati e la comunione legale.

La riconciliazione, ai sensi dell’art. 157, comma 1°c.c., può derivare da una “espressa dichiarazione dei coniugi” ovvero da un “comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione”. In entrambi i casi, affinché si producano gli effetti della riconciliazione, è rilevante il comportamento tenuto dai coniugi nei rispettivi confronti, dal momento che la pacificazione deve avere un riscontro reale e non apparente. Infatti, la riconciliazione sul piano materiale necessita di una ripresa della convivenza coniugale accompagnata da una stabile coabitazione tendente a ristabilire l’affectio maritalis. La comunione spirituale, invece, richiede l’animus di riservare di nuovo al coniuge riconciliato la posizione di unico compagno di vita e di adempiere i doveri coniugali. Quindi la comunione materiale e spirituale deve essere ristabilita sotto ogni aspetto non essendo sufficienti segnali occasionali e parziali. Ad esempio non c’è riconciliazione quando i coniugi abbiano ripristinato la convivenza a mero scopo sperimentale e per un tempo breve, senza una chiara ed effettiva volontà di ripristinare la vita coniugale (Cass. Civ. Sez. I 6 ottobre 2005 n.19497). Dunque, la riconciliazione comporta il ripristino dei doveri coniugali sia di natura personale che patrimoniale.

Sul piano dei rapporti patrimoniali la riconciliazione determina l’automatica reviviscenza, almeno nella sfera coniugale, del regime di comunione legale che già prima della separazione vigeva tra i coniugi. Ciò comporta la necessarietà dell’annotazione della avvenuta riconciliazione, ex art. 69 comma 1, let. f, al fine primario di tutelare l’affidamento dei terzi contraenti. Nello specifico gli art.63 e 69 del D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 hanno colmato la lacuna normativa esistente nel sistema pubblicitario in materia. Infatti, l’omessa annotazione della riconciliazione intervenuta tra le parti comporta per i terzi l’impossibilità di sapere di tale evento riconciliativo e anche del ripristino del regime patrimoniale. Pertanto, nell’archivio informatico l’ufficiale dello stato civile ( del comune dove fu celebrato il matrimonio ovvero di quello di residenza) deve iscrivere le dichiarazioni congiunte dei coniugi separati con le quali manifestano la loro riconciliazione (art.63 lettera g ). Per le medesime dichiarazioni l’art.69 lettera f, prevede la successiva formalità dell’annotazione nell’atto di matrimonio. Pertanto, attraverso l’iscrizione o l’annotazione di una tale dichiarazione si dà atto alla volontà delle parti di ristabilire la comunione legale o il diverso regime.