L’affidamento del figlio consente alla ex moglie di restare nella casa coniugale anche se inizia una nuova convivenza o si risposa
L’affidamento del figlio consente alla ex moglie di restare nella casa coniugale anche se inizia una nuova convivenza o si risposa. La priorità di salvaguardare gli interessi della prole non viene messa in discussione neppure quando il figlio che vive con la madre è maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente. Prioritario è tutelare il benessere del figlio minore, che è stato affidato esclusivamente alla madre. Per salvaguardarne lo sviluppo psico-fisico, anche alla luce del tempo trascorso nella casa coniugale, è legittimo confermare l’assegnazione dell’immobile alla donna. (PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24) Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 24 giugno 2013, n. 15753
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13550-2011 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 412/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 4/03/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso come da relazione.
FATTO E DIRITTO
In un procedimento di divorzio tra (OMISSIS) e (OMISSIS), il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza in data 14/06/2010, affida il figlio minore esclusivamente alla madre, pone a carico del padre assegno di mantenimento per il figlio stesso e per l’altra figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente, con revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 15/3/2011, in riforma assegna la casa coniugale, di proprieta’ comune dei coniugi, alla moglie.
Ricorre per cassazione il (OMISSIS), che pure deposita memoria difensiva.
Non ha svolto attivita’ difensiva la (OMISSIS).
La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308) investita della questione di legittimita’ dell’articolo 155 quater c.c. nella parte in cui prevede la cessazione dell’assegnazione, ove l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l’ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l’interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente).
Dunque la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente.
La corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l’assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza. Si tratta di valutazione di merito, espressa con motivazione adeguata, insuscettibile di controllo in questa sede.
Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo svolto attivita’ difensiva la moglie.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.