Trasporto Aereo, bagaglio smarrito o Danneggiato. Tutela del viaggiatore.

Il contratto di trasporto aereo (di persone) è regolato dalle disposizioni del codice della navigazione e dalle disposizioni sul trasporto (di persone) del codice civile, nonché dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal reg. CE 889/2002 (entrambe in vigore in Italia dal 28/6/2004), in quanto le suddette norme sono esplicitamente richiamate dall’art. 941 c.nav. La Convenzione di Montreal trova applicazione riguardo a tutti i trasporti aerei che abbiano i punti di partenza e di destinazione posti all’interno del territorio degli stati contraenti. Nei principi della Convenzione, per ”bagagli” si intende indicare sia quelli consegnati al vettore, sia quelli non consegnati. L’applicazione della detta convenzione è segnalata nello scontrino scritto consegnato al passeggero. Il viaggiatore, con l’imbarco, al momento del chech-in, affida il suo bagaglio alla custodia del vettore aereo, il quale, secondo le regole vigenti in materia contrattuale, è tenuto, in caso di inadempimento, al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo furono determinati da causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.). Per di più, per principio generale si propende per l’unicità del contratto di trasporto del passeggero e del suo bagaglio, con conseguente responsabilità del vettore ex art. 1681c.c.: “ il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.” In special modo il vettore aereo è responsabile della perdita e delle avarie delle cose consegnate per il trasporto dal momento in cui le riceve fino al tempo in cui le riconsegna al passeggero, come pure dei danni per il ritardo, eccetto che provi che egli e i suoi dipendenti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo medesimo (art.951 c.n.). In generale il regime di responsabilità per il bagaglio cambia secondo che vi sia stata o meno, la consegna al vettore, oppure questo sia restato nella disponibilità del passeggero che potrà usare sullo stesso un continuo controllo. Infatti, una parte della dottrina nell’eventualità in cui il viaggiatore abbia consegnato il bagaglio al vettore, ritiene esserci un ulteriore rapporto giuridico, in special modo un contratto di trasporto di cose, regolamentato dalle norme di cui all’art. 1693 c.c.. Altra dottrina ritiene, però, che vi sia l’unicità del contratto di trasporto del passeggero e del suo bagaglio, con conseguente responsabilità del vettore ex art. 1681c.c., alla luce del fatto che il trasporto del bagaglio è connaturale al trasferimento della persona che porta in viaggio i propri effetti, o recandoli personalmente a bordo o affidandoli alla custodia del vettore. Quindi, il vettore aereo in caso di ritardo è responsabile fino a 1.000 DSP, Diritti Speciali di Prelievo, per il danno, pari a circa € 1.167,00 per ciascun bagaglio registrato, eccetto che non abbia usato ogni misura possibile per evitarlo o che fosse impossibile adottare tali misure (art. 19 Conv. Montreal). In caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli il vettore aereo è responsabile del danno, anche se il suo comportamento è esente da colpa, eccetto il difetto o il vizio intrinseco riferibile al bagaglio stesso (art.17 Conv. Montreal). Per il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile. Il viaggiatore, quindi, se in occasione del volo che effettuerà, dovesse appurare la perdita o il danno del bagaglio, dovrà presentare prontamente reclamo scritto alla compagnia aerea, comunque entro sette giorni dall’arrivo. Invece, per i danni da ritardo, il reclamo dovrà essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a sua disposizione. Nel caso in cui il bagaglio sia andato smarrito all’arrivo a destinazione il viaggiatore avrà diritto anche al rimborso delle spese sostenute a causa dello smarrimento. Tali spese, che riguarderanno indumenti ed effetti personali, dovranno essere documentate. Infine, si rammenta che il diritto al risarcimento dei danni, ove sia stato presentato reclamo alla compagnia aerea nei termini sopra indicati, è soggetto alla prescrizione di due anni dal giorno dell’arrivo dell’aereo a destinazione o da quello previsto per l’arrivo.