Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

Il D. Lgs. 122/2005 introduce nel nostro Ordinamento un insieme articolato di tutele a favore dell’acquirente di immobile da costruire. Ratio della normativa è evidentemente quello di tutelare il contraente “debole”, tentando di porre rimedio alle asimmetrie contrattuali imponendo l’osservanza di alcune regole che possano garantire un rapporto più equo tra le parti. Al contraente debole (parte acquirente) deve essere assicurata la possibilità di recuperare tutte le somme versate al venditore (costruttore) nel caso in cui questi incorra in una delle seguenti situazioni di crisi: i) esecuzione immobiliare; ii) fallimento; iii) concordato preventivo; iv) amministrazione controllata; v) liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, se si verifica una delle situazioni di crisi del costruttore, l’acquirente potrà rivolgersi direttamente all’Ente che ha concesso la garanzia fidejussoria a suo favore, per vedersi restituire le somme fino a quel momento versate. Le tutele poste  a garanzia dell’acquirente di immobile da costruire possono essere individuate così: 1) obbligo posto a carico del costruttore – venditore di consegnare all’acquirente una garanzia fidejussoria; 2) obbligo di conformare il contratto preliminare al contenuto prescritto dal D. lgs. 122/2005; 3) obbligo posto a carico del costruttore di consegnare una polizza assicurativa indennitaria di durata decennale a garanzia dell’obbligo di risarcire gli eventuali danni materiali e diretti dell’immobile derivante da rovina totale e parziale o da gravi difetti costruttivi; 4) potere del Notaio di intervenire nella richiesta della suddivisione del mutuo fondiario in quote corrispondenti al frazionamento della garanzia ipotecaria; 5) impedimento posto a carico del Notaio a procedere alla stipula del contratto di compravendita se prima o contestualmente alla stipula non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, ovvero al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell’ipoteca o del pignoramento; 6) diritto di prelazione dell’acquirente privato dell’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale per sè o per parente di primo grado, nel caso di vendita all’incanto dell’immobile stesso, nell’ambito di procedura esecutiva; 7) esclusione della revocatoria fallimentare per immobili che l’acquirente si sia impegnato ad abitare, se trasferiti al giusto prezzo; 8) possibilità per l’acquirente di escutere la garanzia fideiussoria prima che il curatore comunichi la scelta tra l’esecuzione o lo scioglimento del contratto; 9) istituzione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un fondo di solidarietà diretto ad assicurare un indennizzo ai soggetti vittime di fallimenti immobiliari del costruttore.