VACANZA ROVINATA – RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno da “vacanza rovinata” ha avuto il proprio riconoscimento legislativo con l’introduzione dell’art. 47 del codice del turismo.
La prima disciplina legislativa in materia turistica era stata regolata dalla convenzione Internazionale di Bruxelles sul contratto di viaggio, accolta in Italia per mezzo della legge 27 dicembre 1977, n° 1082, cui ha fatto seguito la direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, recepita dal D.Lgs n° 111/1995 e confluite nel codice del Consumo.
In seguito, con l’ introduzione del codice del turismo nel 2011, il legislatore ha determinato le cause che possono dar luogo al “danno da vacanza rovinata”.
In conformità alla definizione contenuta all’art. 47, il cd. “danno da vacanza rovinata” viene identificato in quella parte di danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso, nonché all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Per avvalersi della tutela risarcitoria è necessario che la vacanza rovinata, per “inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni” previste, sia quella collegata all’acquisto di un “pacchetto turistico”, i cui elementi tipici sono determinati dall’art. 34 del codice del turismo.
Il pacchetto turistico ha per oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla messa insieme di almeno due degli elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio.
Con l’ emanazione dell’art. 47 il legislatore prevede che “nel caso in cui l’ inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”.
La giurisprudenza italiana ha qualificato tale tipologia di danno quale emotional distress (da tempo riconosciuto negli Stati Uniti) ossia “un pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici della vacanza“ ovvero, “il danno consiste nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative…” (Cass. Civ. Sez. III 24 luglio 2007 n. 16315 ).
Infatti, il semplice rimborso della differenza di prezzo tra quanto promesso e quanto effettivamente fornito, non può apparire un risarcimento adeguato a confronto di una vacanza rovinata, come anche appare insufficiente a compensare lo stress subito dal turista ed il senso di frustrazione che ne deriva. È evidente che la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando il venditore/organizzatore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. Tuttavia, nel ramo turistico la valutazione della gravità dell’inadempimento è influenzata da ciò che soggettivamente il turista si attende dalla sua vacanza, che può essere “rovinata“ anche da un inadempimento in sé non grave, ma che diventa tale in relazione alle sue aspettative di svago e di divertimento, anche in rapporto al fatto che il tempo è inutilmente trascorso o l’ occasione irripetibile è andata perduta.
Quando uno dei servizi che il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte, o se viene eseguito con modalità diverse rispetto al contratto, l’organizzatore o il venditore sono responsabili, anche se per la loro esecuzione si sono serviti di terzi. Tuttavia, l’art. 47 esclude dalla tutela il cd. “turismo fai da te“ ed esclude gli inadempimenti di “scarsa importanza” da parte dell’organizzatore del viaggio. L’ art. 1455 c.c., cui fa riferimento l’ art.47, espressamente stabilisce che “il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra”.
Pertanto, non saranno oggetto di risarcimento tutti quei fastidi che finiscono per tradursi più nell’insoddisfazione del turista che in una lesione ad un diritto oltre una certa soglia minima.
Nel nostro caso specifico, trattandosi di viaggio di nozze, il giudizio del superamento della soglia minima di lesione è implicito, in considerazione della specialità e irripetibilità della vacanza.