Divieto di abuso di dipendenza economica
La legge 18 giugno 1998 n° 192, in materia di subfornitura, regolamenta all’art. 9, l’istituto dell’abuso di dipendenza economica. Nei rapporti contrattuali tra imprese si intende, per dipendenza economica la situazione in cui una impresa ha la forza negoziale di determinare uno “squilibrio eccessivo” di diritti e di obblighi a proprio vantaggio e a carico di un’altra impresa, in considerazione anche della possibilità effettiva per l’impresa svantaggiata di reperire alternative soddisfacenti sul mercato. Ciò che è vietato è l’abuso di dipendenza economica, ossia l’ approfittamento della situazione di dipendenza. Occorre che la condotta dell’impresa dominante rechi un pregiudizio alla controparte dipendente e che la dipendenza sia tale da rendere possibile quel pregiudizio. Ne consegue, pertanto, l’esigenza di delineare le ipotesi abusive per prevenirne la portata. Esemplificativamente, l’abuso può consistere in una serie di fattispecie: rifiuto di vendere o di comprare, imposizioni di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Altro criterio che definisce lo stato di dipendenza economica è la “reale possibilità”, per l’impresa dipendente, di “reperire sul mercato alternative soddisfacenti”. lo squilibrio di potere negoziale trae origine dalla limitata libertà di scelta dell’imprenditore. Infatti, se la scelta del partner commerciale è “obbligata”, allora l’imprenditore è esposto al rischio di concludere contratti eccessivamente squilibrati. La tutela del contraente debole mira a evitare che la concorrenza possa essere alimentata dall’approfittamento di situazioni di dipendenza economica. È contraente debole l’imprenditore che per la specificità della prestazione eseguita, per l’inserimento di tale prestazione nell’ambito del processo produttivo facente capo ad altro imprenditore, come pure per la dipendenza progettuale e tecnologica nei confronti del committente, è incapace di convertire gli investimenti compiuti in una nuova relazione commerciale. Inoltre, è ormai opinione largamente prevalente, sostenuta anche dalla giurisprudenza, che l’art. 9 possa applicarsi a ogni rapporto contrattuale tra imprese e che non abbia portata applicativa al solo contratto di subfornitura. I rimedi civili previsti alla violazione del divieto dell’abuso di dipendenza economica sono la nullità del “patto attraverso il quale si realizzi l’abuso” e per ogni clausola che determini un contratto eccessivamente sperequato a causa della mancanza di alternative soddisfacenti sul mercato. Inoltre, l’art. 9, consente all’impresa economicamente dipendente sia l’esercizio dell’azione inibitoria per prevenire o impedire le condotte vietate e che realizzano l’abuso, sia il risarcimento dei danni purchè ne ricorrano i presupposti richiesti. Dunque, l’interruzione della relazione commerciale, attuata con il rifiuto di effettuare la fornitura di capi di abbigliamento, può essere considerata arbitraria, perchè vi è un sottostante rapporto commerciale di durata e perchè il rifiuto è avvenuto quando non era più possibile reperire sul mercato un’alternativa esauriente. Il tribunale, al quale si può ricorrere, potrà concedere un provvedimento cautelare di consegna della merce da lei commissionata.
Avv. Antonio Aquino