La Corte di cassazione ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputata per aver posto in essere condotte moleste e minacciose ai danni della parte offesa, attuale compagna del suo ex fidanzato.

Le condotte contestate alla donna consistono nel sistematico ed ossessivo controllo dei movimenti della parte offesa e della sua autovettura, per cercare tracce della presenza del detto suo ex fidanzato, nonché nel danneggiamento della carrozzeria del veicolo della vittima.

La vicenda trae origine da una serie di comportamenti ossessivi e molesti: l’imputata controllava sistematicamente l’auto della vittima per cercare indizi della presenza del suo ex compagno, danneggiando la carrozzeria della stessa e generando nella vittima un grave stato di ansia.

La decisione della Suprema Corte si basa sull’analisi dell’art. 612 bis c.p. che disciplina il reato di atti persecutori, definito come una condotta reiterata che provoca nella vittima un grave stato di ansia o paura, o che la costringe a modificare le proprie abitudini di vita.

Il delitto di atti persecutori è un reato comune e abituale, in quanto può essere commesso da chiunque e necessita della reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per essere configurato.

Inoltre, è un reato di danno e di evento, in quanto richiede l’insorgere di uno dei seguenti eventi lesivi nella vittima: il perdurante e grave stato di ansia o paura, il fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto e la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Terminata l’analisi del quadro normativo di riferimento, occorre verificare se la condotta dell’imputata, concretizzatasi in un’attività di controllo sistematico volta a monitorare la sfera privata e le relazioni interpersonali della parte offesa, integri gli estremi del delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la condotta persecutoria, ai fini dell’integrazione del reato p. e p. ex art. 612 bis c.p., si configura attraverso atti reiterati e omogenei che, seppur apparentemente neutri, risultano idonei a generare un perdurante stato di ansia e a costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Ne consegue che anche condotte indirette, laddove reiterate e mirate, risultano pienamente idonee a integrare il reato di atti persecutori.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte sembra potersi ritenere che, nel caso de quo, le condotte reiterate e mirate, seppur il singolo atto (quale l’ispezione del veicolo) possa apparire neutro se isolato dal contesto, assumono piena rilevanza penale in quanto tasselli di un unitario disegno persecutorio.

Tale condotta, finalizzata a compromettere la serenità e la libertà della parte offesa, l’ha indubbiamente costretta a modificare le proprie abitudini di vita nel tentativo di sottrarsi al controllo ossessivo dell’imputata, giungendo sino alla variazione ripetuta dei luoghi di sosta della propria autovettura.

Dott. Valeriano Aquino