Inviare continui messaggi sui social network configura il reato di molestia e disturbo alla persona art. 660 c.p.

“Egregio Studio Legale, un conoscente mi invia continuamente messaggi privati sul social network Instagram, con i quali manifesta in modo insistente l’intenzione di uscire insieme. Vi chiedo se sia possibile ricorrere al giudice per far cessare tali condotte”.

Gentile lettrice, la vicenda che ci occupa trae origine dall’invio continuativo di messaggi non graditi, inoltrati tramite la piattaforma Instagram, da parte di un conoscente le cui condotte risultano particolarmente insistenti e pressanti.

L’episodio descritto ben potrebbe integrare gli estremi del reato p. e p. dall’art. 660 c.p., fattispecie che si articola in due distinte modalità esecutive: la prima consiste nel recare molestia o disturbo alla persona offesa per petulanza o biasimevole motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico; la seconda, invece, si estrinseca nell’impiego del telefono per arrecare alla vittima medesimi disturbi o molestie.

Quest’ultimo, infatti, consente un’intrusione diretta e immediata nella sfera privata del destinatario, il quale non potrebbe altrimenti sottrarsi alla ricezione se non disattivando l’apparecchio.

Inoltre, la locuzione “col mezzo del telefono” presente nella norma in esame ricomprende tutte quelle comunicazioni che determinano un’immediata interazione con la vittima, ancorché non veicolate da un telefono in senso stretto (ad esempio un citofono).

Difatti, ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato è la capacità intrusiva del mezzo, idoneo a determinare un’intromissione nella sfera privata della persona offesa e a condizionarne la tranquillità ogni qual volta giunga la comunicazione e il relativo avviso sonoro.

Ne consegue che i messaggi istantanei immediatamente percepibili, attraverso le notifiche all’arrivo e l’anteprima del contenuto sullo schermo di blocco, possono senza dubbio integrare la fattispecie di cui all’art. 660 c.p.

A nulla rileva, peraltro, la facoltà della persona offesa di disattivare le notifiche o i sistemi di “alert” e “preview” per sottrarsi all’interazione con il mittente.

Invero, ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato è la capacità del messaggio di giungere direttamente al destinatario e, dunque, la carica invasiva del mezzo impiegato; non assume, invece, alcun rilievo la possibilità per la vittima di interrompere l’azione turbatrice, poiché l’eventuale blocco interviene comunque successivamente al già perfezionato effetto molesto.

A tal proposito si è espressa la Suprema Corte affermando che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p., commesso mediante il mezzo del telefono, ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita; ne consegue che costituisce molestia anche l’invio di messaggi telematici” (Cass. 37974/2021).

Alla luce di quanto sinora esposto, sembra potersi ritenere che la nostra lettrice possa intraprendere la via della tutela penalistica.

La molestia di cui all’art. 660 c.p. è infatti configurabile anche quando la comunicazione sia veicolata tramite social network, laddove i messaggi raggiungano direttamente il dispositivo della vittima e siano da questa immediatamente percepiti tramite notifiche istantanee.

Risulta del tutto irrilevante, invece, che la persona offesa non abbia attivato sistemi di blocco, poiché la condotta criminosa si perfeziona nell’esatto momento in cui il messaggio viene ricevuto, dato che l’elemento determinante è proprio la carica invasiva del mezzo.

Dott. Valeriano Aquino