Il condominio, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., in caso di condotte poste in essere in ambito condominiale, può configurarsi come “vittima collettiva” e costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento? (Dott. Valeriano Aquino)

Pare opportuno esaminare la vicenda in rilievo inquadrandola tanto nella cornice normativo di cui all’art. 612 bis c.p., quanto sotto il profilo civilistico del cosa sia un condominio secondo le Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione.

Il condominio, sotto il profilo civilistico, è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti.
Invero, il condominio negli edifici si risolve semplicemente nella “proprietà comune” di alcune parti degli stessi, poste a servizio di altre e a queste ultime legate da un rapporto necessario e perpetuo di accessorietà e complementarietà.

Quindi, il condominio è una comunione meramente strumentale rispetto all’esercizio dei singoli diritti di proprietà esclusiva sui diversi appartamenti: i quali, di conseguenza, seguono un proprio destino individuale e autonomo al di fuori della disciplina specifica del condominio.

Il delitto di atti persecutori si trova nella Sezione III del Capo III del Titolo XII del Codice Penale. Tale Sezione disciplina i delitti contro la libertà morale, ossia quei reati che tutelano un particolare aspetto della libertà individuale, consistente nella libertà di autodeterminarsi secondo il proprio convincimento, senza subire forme illegittime di costrizione.

Il reato di atti persecutori è un delitto a dolo generico, plurioffensivo, in quanto il bene giuridico protetto coincide con la libertà morale e l’incolumità individuale.
Il soggetto attivo è “chiunque”, pertanto trattasi di reato comune.
La condotta tipica consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi o molesti, tali da determinare nella vittima un grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata alla medesima da relazione affettiva o, infine, un’alterazione delle abitudine di vita del soggetto passivo.

Il delitto in esame è, dunque, un reato di evento: la norma individua tre tipi alternativi di evento che devono essere determinati dal comportamento criminoso dell’agente, altrimenti non avremo il delitto di atti persecutori, ma plurimi reati di minaccia o molestia.

Il reato di atti persecutori è, inoltre, un reato abituale e di danno.

Il danno deve consistere nell’alterazione, qualitativamente apprezzabile, delle abitudini di vita del soggetto passivo o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, in un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Infine, gli atti persecutori, devono realizzare effetti oggettivamente rilevanti e non generici.

Terminata l’analisi dell’art. 612 bis c.p., occorre, dunque, verificare se, in ambito penalistico, si possa configurare il delitto di atti persecutori nei confronti dell’intero condominio, considerato in quanto tale.

Alla luce delle considerazioni finora svolte, sembra potersi concludere che il delitto di atti persecutori, essendo un reato di evento, si può configurare nei riguardi di tutti i condomini di un intero condominio soltanto qualora i fatti costitutivi dello stesso si realizzano nei confronti di ciascun condomino, non potendo, comunque, il condominio, ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma, configurarsi come “vittima collettiva” e costituirsi parte civile.

Di conseguenza, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori p. e p. ex art. 612 bis c.p., nel caso di condotte poste in essere in ambito condominiale, è necessaria la prova che tali condotte abbiano prodotto in capo a taluni condomini un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona con cui esiste una relazione affettiva ovvero da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita.

Fonti:
Cass. Civ. Sez. U., 18.04.2019, n. 10934
Cass. Civ., Sez. II, 13.11.2024, n. 29251
Cass. Pen., Sez.
V, 14.01.2025, n. 1541
Cass. Pen., Sez. V, 03.06.2025, n. 20386